Diritto di Seguito per opere d'arte

Diritto di Seguito per opere d'arte

Nelle transazioni aventi ad oggetto opere d'arte, in particolare in caso di acquisto presso una casa d'aste, è necessario tener conto del diritto di seguito nel calcolo del totale da versare. Introdotto in Italia dal 9 Aprile 2006, viene riscosso dalla SIAE. La normativa di riferimento è il DLGS. n.118 del 13 Febbraio 2006 che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2001/84/CE. Con questa guida completa passiamo in rassegna cosa prevede la normativa.

A chi spetta il Diritto di Seguito

I beneficiari del diritto di seguito sono tutti gli autori di opere originali rientranti nella categoria delle arti figurative ed i manoscritti.
Il diritto di seguito spetta all'autore per tutta la durata della sua vita e fino a 70 anni dalla sua morte. In quest'ultimo caso sarà pagato agli eredi dell'autore entro il sesto grado di parentela. Se non presenti eredi come descritto il valore del diritto di seguito sarà devoluto, secondo quanto previsto dalla normativa, all'ENAP (all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici).
Il diritto di seguito, inoltre, non può essere oggetto di cessione (in qualsiasi modalità, compresa la vendita a terzi) o rinuncia.

La provenienza territoriale dell'autore

Oltre a quanto sopra indicato per il pagamento del diritto di seguito sono da prendere in considerazione elementi territoriali e di provenienza dell'autore.
Nello specifico la normativa prevede il pagamento nei seguenti casi:
  • Autori di opere d'arte o manoscritti che siano cittadini dell'Unione Europea;
  • Autori di opere d'arte o manoscritti che non facciano parte dell'Unione Europea ma il cui paese di appartenenza preveda lo stesso diritto a favore dei cittadini italiani;
  • Autori di opere d'arte o manoscritti che non possiedono la cittadinanza italiana ma hanno la residenza abituale in Italia;
Un elemento importante da sottolineare, infine, è che il diritto di seguito viene corrisposto alla SIAE indipendentemente dal fatto che l'autore sia o meno tutelato, nei suoi diritti, dalla SIAE stessa.

Per quali Opere d'arte si deve pagare il diritto di seguito

Ad essere soggette al pagamento di tale diritto sono tutte le opere d'arte figurative che siano considerate originali. Tra queste rientrano: quadri, colleges e decollages, arazzi, sculture, ceramiche, opere in vetro e fotografie.
Da ricordare che, inoltre, si applica anche a litografie, serigrafie ed incisioni. Pur se considerate multipli e rappresentazioni delle opere si considerano originali se prodotte in numero limitato, firmate, numerate o autorizzate dallo stesso autore. Infine, da ricordare che il diritto di seguito deve essere pagato anche per opere di autore anonimo che utilizza uno pseudonimo o nome d'arte.

Quando si paga il diritto di seguito

Per rendere necessario il pagamento devono verificarsi contestualmente 3 diverse condizioni, previste dalla normativa:
  1. Il prezzo di vendita deve essere pari o superiore a Euro 3.000;
  2. La transazione deve vedere l'intervento o la semplice presenza di un professionista del mercato dell'arte (mercante, galleria, casa d'aste). Per tale motivo il diritto di seguito non si applica alle vendite tra privati, indipendentemente dall'autore e valore dell'opera;
  3. La vendita deve essere successiva alla prima transazione registrata per l'opera (in sostanza non si applica alla prima vendita effettuata direttamente dall'autore);
Esistono casi, fortemente limitati, di esenzione dal pagamento del diritto di seguito per i quali è preferibile verificare direttamente con SIAE.

A quanto ammonta il diritto di seguito

Il diritto di seguito ammonta a una percentuale calcolata sul prezzo di vendita dell'opera d'arte, secondo lo schema di seguito indicato:
  • 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000,00 e 50.000,00
  • 3% per la parte del prezzo di vendita compreso tra € 50.000,01 e € 200.000,00
  • 1% per la parte del prezzo di vendita compreso tra € 200.000,01 e € 350.000,00
  • 0,5% per la parte del prezzo di vendita compreso tra € 350.000,01 e € 500.000,00
  • 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00
Per le vendite generate prima del 21 Marzo 2008 si applicava un diverso calcolo del compenso che può essere verificato sul portale ufficiale SIAE.

Chi paga il diritto di seguito?

Il pagamento è a carico del venditore dell'opera, se rappresenta nella transazione la figura di "professionista del mercato dell'arte". Se non figura come venditore il professionista è comunque tenuto a prendersi in carico l'obbligo di trattenere il valore del diritto di seguito dalla transazione commerciale, per il versamento alla SIAE.